Si torna a parlare della rottamazione, questa volta rottamazione quinquies che viene regolata dalla legge finanziaria per il 2026, all’art.1 dal comma 82 al 101.
Protagonisti sono i carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 riguardanti l’omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali o dalle attività dell’amministrazione finanziaria ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 (imposte sui redditi) ed ex art.54-bis e 54-ter DPR 633/1972 (IVA) e omesso versamento contributi previdenziali INPS (esclusi però quelli richiesti a seguito di accertamento).
Per quanto riguarda i tributi locali (IMU, TARI E TASI, bolli auto) occorre fare attenzione perchè la norma al comma 104 ha ricordato l’autonomia di regioni ed enti locali prevedendo che in virtù di tale autonomia possono tali enti introdurre misure analoghe alla rottamazione, senza però estendere direttamente la rottamazione quinquies e pertanto, ad oggi, tali tributi risultano esclusi dal perimetro della rottamazione.
In ogni caso nella propria area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione, saranno messe a disposizione i dati per individuare i carichi definibili.
Con la rottamazione quinquies è possibile estinguere queste tipologia di debiti senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggi. Entro il 21 gennaio l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà rendere attiva la possibilità di adesione alla rottamazione (salvo possibili rinvii) e la domanda dovrà essere presentata online entro il 30 aprile 2026. Il versamento di quanto dovuto potrà avvenire o in una unica soluzione (scadenza 31/7/2026) oppure mediante rate (massimo 54 rate con scadenza bimestrale e quindi su 9 anni con la prima avente scadenza 31/7/2026). In caso di rateazione gli interessi partiranno dal 1/8/2026 e saranno pari al 3% annuo.
E’ bene ricordare che la presentazione della domanda di adesione sospende automaticamente le procedure cautelari ed esecutive eventualmente in essere.
Il mancato o ritardato pagamento dell’unica rata o nel caso di rateazione di due rate (anche non consecutive) comporterà la perdita dei benefici. Il versato verrà considerato acconto sul debito che tornerà a comprendere sanzioni, interessi ed aggi e riprenderanno le azioni esecutive sospese termporaneamente dalla domanda di adesione.
►►► Laura Bianchi – Dottore Commercialista
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