PEC AMMINISTRATORI al 31 dicembre 2025 | Laura Bianchi

La L. 207/2024 ha imposto l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese la PEC degli amministratori delle società a partire dall’01/01/25 per le società di nuova costituzione mentre per gli altri soggetti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva indicato il termine del 30/6/2025 come opportuno. Con Nota 25/6/2025 n. 127654 del MIMIT tale termine è stato prorogato al 31/12/25.

Soltanto in caso di nomina di nuovi amministratori, rinnovo incarico o nomina liquidatore la comunicazione della PEC avviene contestualmente alla pratica di iscrizione della variazione.

Con D.L. 159/2025 viene quindi modificata nuovamente la normativa prevedendo quanto segue:

  • per le società di capitali, consortili e cooperative è obbligatorio comunicare al Registro Imprese la PEC dei soggetti che ricoprono il ruolo di Amministratore Unico/delegato o Presidente del Consiglio di Amministrazione;

  • restano obbligati come soggetti autonomi le società stesse, e le imprese individuali.

E’ corretto ricordare che:

  • tale obbligo attiene alle società e non ai singoli;

  • che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere non quello della società in cui è ricoperta la carica;

  • che il termine entro il quale le società già iscritte all’01/01/2025 al Registro Imprese dovranno comunicare il domicilio digitale degli amministratori è il 31/12/2025 e in ogni caso all’atto di conferimento/rinnovo cariche.

La mancata comunicazione della PEC nei termini indicati determina la sanzione da 206 € a 2064 €. Pertanto alla luce di queste ultime indicazioni, restano esonerate dall’obbligo in esame gli amministratori delle società di persone.

Per i quesiti: laura7701@virgilio.it

Laura Bianchi – Dottore Commercialista