L’INPS ha fornito chiarimenti sulla disciplina previdenziale dei soggetti che si occupano di “elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale” vale a dire influencer, youtuber, instragrammer, tiktoker, blogger, podcaster, streamer etc.
Di base è possibile affermare che i content creator attraverso la diffusione di foto, video e commenti generano un effetto pubblicitario dei prodotti o brand o località sponsorizzati e pertanto trattasi di attività di “digital marketing” con finalità pubblicitaria appunto.
La circolare affronta le modalità attraverso le quali è possibile monetizzare tali attività ed afferma che viene considerata lavorativa soltanto laddove si abbia una richiesta specifica di prestazione di servizi associata a un compenso. Rimangono quindi esclusi dall’obbligo contributivo i soggetti che svolgono l’attività soltanto a fini amatoriali, senza alcun profitto, né diretto Infatti occorre ricordare che sono svariate le modalità attraverso le quali è possibile ottenere profitto da tali attività: ad esempio può derivare da inserimento di contenuti pubblicitari espliciti nel proprio video, sponsorizzazioni dirette ricevute da uno o più brand, remunerazioni da piattaforme digitali (a seconda del numero e tempo di visualizzazione), donazioni ricevute durante dirette streaming o anche da vendita di prodotti di merchandise o propri.
Il codice Ateco dal 2025 per tali attività è il 73.11.03 “influencer marketing” ma rimane limitato ai profitti realizzati puramente come content creator, così ad esempio, la vendita di merchandise essendo attività commerciale, necessita di un diverso e secondario codice ATECO.
INPS ricorda come l’attività di content creator può essere svolta sia in forma di impresa (quando i mezzi di produzione sono prevalenti rispetto all’attività personale) con obbligo quindi di iscrizione al Registro delle Imprese e contribuzione alla Gestione Commercianti, sia in forma “professionale” (quando l’attività è prevalentemente personale e intellettuale e i mezzi per realizzarla sono esigui) con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Può essere necessario iscriversi al Fondo Lavoratori dello Spettacolo (Ex Enpals) qualora i contenuti abbiano una forte componente artistica o attoriale.
►►► Per i quesiti: laura7701@virgilio.it
█ █ █ Laura Bianchi, Dottore Commercialista