DETRAZIONI PER INQUILINI | Laura Bianchi

Per gli inquilini sono previste delle detrazioni che vengono riconosciute anche in caso di incapienza in presenza comunque di reddito (ossia qualora la detrazione sia superiore all’imposta dovuta,verrà riconosciuto un credito per la differenza); trattandosi di detrazioni è necessario però presentare la dichiarazione dei redditi per beneficiarne.

Non è possibile cumulare la detrazione con qualsiasi contributo anche parziale che riduca la spesa per locazione a carico del soggetto (es. contributi comunali etc.).

Principalmente sono 3 le tipologie di detrazioni previste:

quella per alloggi adibiti ad abitazione principale in base alla legge che disciplina le locazioni ad uso abitativo (L.431/1998),

quella per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati in regime convenzionale (ossia quei contratti stipulati o rinnovati sulla base di accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ex L.431/1998 art.2 c.3 e art.4 c.2 e 3),

quella per i giovani che destinano l’abitazione a propria residenza. Quest’ultima  riguarda soggetti con età tra i 20 e31 anni non compiuti e spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto (o fino al compimento dei 35 anni se prima dei 4 anni); la detrazione è pari al 20% del canone fino al massimo di 2000 euro e mai inferiore ad € 991,60.

In dichiarazione è necessario indicare il numero di giorni per i quali l’unità è stata adibita ad abitazione principale e la percentuale di detrazione spettante (es. 50% per contratto cointestato); soltanto in caso di detrazione per giovani è necessario indicare il canone.

In generale quindi occorre essere intestatari di una tipologia tra i contratti indicati, aver adibito ad abitazione principale l’immobile ed aver pagato i canoni senza aver ricevuto alcun contributo.

Sussiste anche un’altra tipologia di detrazione che riguarda i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro ma occorre che il nuovo comune ove si sia trasferita la residenza sia a non meno di 100 km dal precedente e al di fuori della propria regione. Inoltre è richiesto come requisito che la tipologia di lavoro svolta sia dipendente (no assimilato o autonomo).

Laura Bianchi – Dottore Commercialista

Per i quesiti:  laura7701@virgilio.it