I soggetti, persone fisiche, che realizzando un impianto fotovoltaico (con potenza non superiore a 20 kW) oltre a produrre energia per le proprie necessità, cedono sul mercato l’energia eccedente prodotta, ossia quella non autoconsumata, possono realizzare un reddito diverso, che l’art. 67 c.1 lett. i) del TUIR inquadra come reddito da attività commerciale non esercitate abitualmente.
I contratti che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) può proporre sono di due tipologie: scambio sul posto o ritiro dedicato con cessione parziale o totale dell’energia.
Il primo consente di compensare l’energia eccedente prodotta in un certo momento con quella consumata dalla rete in un momento diverso. Il soggetto versa quindi soltanto la differenza tra l’energia prelevata dalla rete e quella immessa e potrà farlo mediante un contributo in conto scambio (privo di rilevanza fiscale) oppure con liquidazione dell’eccedenza (reddito diverso soggetto a tassazione).
E’ stato precisato che sono tassabili gli importi relativi alle eccedenze che nel 2024 sono state incassate con bonifico oppure utilizzate per compensazioni a favore dello stesso GSE per costi amministrativi, conguagli o debiti derivanti da altri contratti.
Gli importi assoggettati a tassazione derivanti dal contratto di scambio sul posto, per le persone fisiche e per l’anno 2024, da indicare nel modello redditi 2025 o 730/2025, sono stati comunicati dal GSE all’Agenzia delle Entrate e pertanto sono già presenti sul modello 730 precompilato. E’ possibile verificare il dato anche mediante accesso personale sul sito del GSE.
Per quanto riguarda il “ritiro dedicato”con cessione parziale dell’energia, invece la comunicazione dei dati all’Agenzia avrà inizio il prossimo anno con riferimento al 2025, pertanto, anche con riferimento al 2024 sarà necessario verificare gli importi con attenzione per indicarli in via autonoma nei modelli dichiarativi.
Abbiamo parlato di impianti con potenza non superiore a 20 kw perchè al superamento di tale limite, indipendentemente dalla tipologia contrattuale sottoscritta, il reddito viene inquadrato come reddito di impresa con tutti gli adempimenti fiscali connessi (partita Iva, fatturazione etc.). Per il ritiro dedicato inoltre va sottolineato che anche in caso di impianti con potenza non superiore ai 20kW, se la cessione dell’energia è totale, il reddito è d’impresa.