Incompatibilità Giurlani, si muove l’opposizione

Secondo l’art. 63, comma 1, n. 5, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può ricoprire la carica di sindaco, di presidente di provincia, di consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente del comune o della provincia ovvero di istituto od azienda da essi dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito”.

I consiglieri di opposizione Francesco Conforti, Oliviero Franceschi, Immacolata Lanza, Giancarlo Mandara, Giacomo Melosi ed Elisa Romoli hanno depositato un’interrogazione con la quale chiedono al consiglio comunale di esprimersi al riguardo di:

-perché non è ci stata fornita copia del sopra indicato parere del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto un argomento di interesse generale e quindi del Consiglio comunale tutto?

-da un punto di vista tecnico-giuridico come stanno le cose? L’oggetto del parere è a vostro avviso meritevole di essere sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale?

-quali sono o sono stati gli effettivi rapporti tra Comune di Pescia e UNCEM, anche alla luce delle evidenze documentali?